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La compromettibilità in arbitri delle controversie condominiali

Nel solco dell’orientamento volto a valorizzare l’autonomia privata nella devoluzione delle controversie agli arbitri, la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4942 del 5 marzo 2026 affronta il tema della compromettibilità in arbitri delle impugnazioni delle delibere assembleari condominiali.

L’art. 1137 c.c. non prevede una competenza esclusiva del giudice ordinario

La Suprema Corte conferma che l’art. 1137 c.c. non attribuisce una competenza esclusiva al giudice ordinario e che tali controversie possono essere validamente devolute ad arbitri, non rientrando nei limiti previsti dagli artt. 806 e 808 c.p.c.

 La validità della clausola compromissoria nel regolamento condominiale

In continuità con tale orientamento, si richiama altresì la Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XIII, 16 novembre 2015, n. 12843, che ha riconosciuto la validità della clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale anche in assenza di specifica approvazione scritta da parte dell’acquirente dell’immobile.

 L’orientamento della Corte di Cassazione sulle impugnazioni delle delibere assembleari

“In materia di condominio si segnala la recentissima Ordinanza della Cassazione 5 marzo 2026, n.4942, la quale in tema di impugnazioni delle delibere assembleari, nel riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria avverso tali deliberazioni, ha confermato che l’art. 1137, comma 2, cod. civ. non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie le quali infatti non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n.28508 del 15/12/2020, con indicazione dei precedenti rilevanti).”

 La clausola compromissoria nel regolamento condominiale secondo il Tribunale di Milano

Per il Tribunale di Milano, Sez. XIII, Sentenza 16 novembre 2015 n. 12843, la clausola compromissoria contenuta all’interno di un regolamento condominiale è valida ed esplica i suoi effetti in favore della competenza arbitrale, anche quando essa non sia stata approvata per iscritto dall’acquirente dell’immobile.”

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