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La qualifica degli arbitri come “amichevoli compositori” non implica una decisione secondo equità

Si segnala la recentissima Ordinanza della Cassazione pubblicata in data 29.4.26, n. 11842, la quale, in relazione alla sola qualifica degli arbitri quali “amichevoli compositori”, ha ribadito innanzitutto come da ciò non discenda il loro compito di decidere secondo equità.

Il lodo arbitrale pronunciato secondo diritto e i limiti del mandato

Nella fattispecie, tra l’altro, la decisione del collegio arbitrale è stata resa espressamente “secondo diritto”, con tutte le motivazioni fondate su precise norme di diritto.

Se pertanto gli arbitri hanno pronunciato in base al diritto e non secondo equità, a fronte della impugnazione del lodo per varie ragioni, parte resistente, ove avesse ravvisato l’errore del collegio arbitrale per aver esorbitato dal mandato, avrebbe dovuto proporre appello incidentale ex art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione delle regole di giudizio indicate dalle parti, laddove, a fronte di una richiesta pronuncia secondo equità, il lodo sia stato invece emesso secondo diritto.

La formazione del giudicato sulla natura del giudizio arbitrale

Non essendo stato proposto appello incidentale, sulla questione della pronuncia degli arbitri fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato si è formato il giudicato, con conseguente impossibilità per la Corte d’appello di sollevare d’ufficio, ex art. 101 c.p.c., la questione sulla natura del giudizio arbitrale.

 La cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte d’appello

Per tali motivi la sentenza è stata cassata in relazione al predetto motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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